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Il DDL 53-2008 significa salvare tanti animali dalla sperimentazione

Ecco gli articoli più importanti per salvare animali presenti nel disegno di legge 53-2008:

Articolo 4 - MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI ANIMALI

Comma 1 - Esigenze organizzative

"L'utilizzo degli animali deve essere condotto in maniera responsabile, in particolare non è ammissibile provocare, con azioni attive od omissive, dolore, forte stress, sofferenza o danni temporanei o durevoli agli animali per esigenze organizzative o economiche".

Questo prima non esisteva, ed è utile nei casi in cui si usano animali perché magari non ci si vuole dotare di una certa attrezzatura che consentirebbe di ottenere lo stesso risultato senza animali, o con un numero molto inferiore di animali, o con una sofferenza molto minore: questo non sarebbe più legale, perché si tratterebbe di esigenze puramente economiche.

Comma 10 - Divieto casi più aberranti

"E' vietato eseguire sugli animali interventi che li rendono afoni e sono altresì vietati il commercio, l'acquisto e l'uso di animali resi afoni. Non è permesso fare uso di alcun mezzo volto ad impedire o a limitare l'espressione del dolore; è altresì vietato l'uso di agenti di blocco neuromuscolare, qualora abbiano il solo scopo di evitare o limitare l'espressione del dolore".

Pone un divieto ad alcuni dei casi più aberranti.

Articolo 5 - REINSERIMENTO DEGLI ANIMALI

L'intero articolo 5 sul reinserimento degli animali da laboratorio è completamente nuovo. Sarà quindi molto più semplice salvare animali dalla morte in laboratorio. Infatti il Ministero della Salute istituirà un elenco delle strutture autorizzate ad accogliere gli animali ai fini del reinserimento e gli animali che saremo in grado di accogliere saranno affidati a tali strutture.

Articolo 6 - ANIMALI GENETICAMENTE MODIFICATI

La nuova legge include in tutto l'articolo 6 gli animali OGM. In quella precedente, non erano menzionati. Non venivano quindi contati tutti quegli animali geneticamente modificati che nascevano sofferenti a causa della manipolazione genetica e magari morivano poco dopo senza mai essere usati, o che nascevano morti, o le cui madri morivano in gravidanza o dandoli alla luce. Quelli non entravano nel conto degli animali usati.

Uno dei punti forti di questa nuova stesura sono i divieti.

Articolo 7 - CAMPI DI APPLICAZIONE

Comma 1

Una cosa che non salva animali ma che ci consente di essere maggiormente informati:

L'impiego degli animali utilizzati per fini scientifici o tecnologici è consentito esclusivamente per uno o più dei seguenti campi di applicazione:

d) prelievo di organi, tessuti o altri materiali biologici per lo svolgimento di procedure in vitro o in vivo, o che siano rivolte alla profilassi, diagnosi o cura di malattie, animalie o altri cattivi stati di salute nell'uomo e negli animali;

Oggi, gli animali uccisi per prelevare organi e tessuti, NON VENIVANO CONTATI NELLE STATISTICHE. E si stima che siano un 20%. Adesso almeno, si saprà quanti sono e avremo cifre più realistiche.

Comma 2 - è vietato l'impiego di animali per:

a) la didattica;

Questo significa: TUTTA LA DIDATTICA UNIVERSITARIA IN TUTTA ITALIA. Sono anni che si ottengono solo semplici dichiarazioni di non uso di animali nella didattica da singole facoltà o corsi di laurea, ma queste dichiarazioni non sono comunque mai state vincolanti, visto che qualunque docente poteva, in qualsiasi momento, iniziare ad usarli.

b) lo sviluppo, la produzione e il controllo di prodotti finiti o dei loro singoli ingredienti o miscele di ingredienti finalizzati ad uso cosmetico;

In pratica divieto di uso di animali per qualsiasi FASE della sperimentazione dei cosmetici

c) la produzione e il controllo di prodotti finiti per uso domestico;

Divieto di uso di animali per fare detersivi o altri prodotti di pulizia per la casa

d) la produzione e il controllo di materiale bellico;

e) test tossicologici con i protocolli della Lethal Dose - LD50 e della Lethal Concentration - LC50, tranne i casi in cui risulti obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali;

f) la produzione di anticorpi monoclonali tramite l'induzione dell'ascite, qualora esistano corrispondenti altri metodi di produzione e non risulti obbligatorio da legislazioni o da farmacopee nazionali o internazionali.

Si tratta dei metodi che usano animali vivi e sono i più cruenti. In questo passo c'è il divieto a livello nazionale; solo nel caso di leggi sovranazionali che impongano questo metodo, allora l'Italia non può vietare ciò che l' Europa obbliga a fare, ma si tratterebbe solo di test specifici e ben identificabili.

Articolo 8 - METODI ALTERNATIVI

Altra cosa molto importante nel salvare animali è l'applicazione dei metodi alternativi validati. L'intero articolo 8 riguarda i metodi alternativi: nella normativa vigente cioè nel Decreto Legislativo 116/92 "protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici" non esiste nulla del genere. Perché è così importante? Perché, oggi, ci vogliono ANNI prima che le aziende adottino nuovi metodi validati! Quindi attraverso questo articolo se c'è un metodo alternativo validato, fin da subito diventa vietato usare animali e ciò significa saltare di fatto gli anni di lenta burocrazia che ci vogliono prima di attuare un cambiamento effettivo.

Articolo 13 - COMITATI PER LA CURA E L'UTILIZZO DEGLI ANIMALI

Altra novità della legge, è l'istituzione di Comitati etici per la cura e l'utilizzo degli animali. Questi sono comitati interni alle università o a centri di ricerche pubbliche o private. Inoltre, questo controllo NON si sostituisce a quelli del ministero e dell'Istituto Superiore di Sanità, ma si aggiunge, ed è preventivo. Aggiungere questo passo significa che ciascun ricercatore che voglia vedere approvato un suo progetto con animali deve prima avere il benestare di altri suoi pari (o superiori) che siano disponibili a condividerne in qualche modo le responsabilità dichiarando "Si questo esperimento è necessario. Si, non si possono usare alternative. Si, non si possono usare meno animali".

Articolo 14 - PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE

L'articolo 14 preso nel suo insieme, è particolarmente importante, perché riguarda le modalità per la richiesta di autorizzazione. Non potrà più succedere, come ora, che arrivi una comunicazione al Ministero, viene presa e archiviata e l'esperimento ha luogo. Ora, tutte le richieste verranno esaminate. Quelle che ora erano in regime di comunicazione, devono ottenere risposta entro 30 giorni. Le altre, quelle che adesso sono in regime di autorizzazione (tranne gli esperimenti didattici che sono invece del tutto vietati), devono ottenere risposta entro 60 giorni. Prima si poteva autocertificare l' 80% degli esperimenti mentre il 20% (ad esempio per cani, gatti e scimmie) doveva aspettare autorizzazione. Ora invece TUTTI devono aspettare l' autorizzazione e il Ministero deve rispondere in 30 o 60 giorni anche per cani gatti e scimmie o per esperimenti senza anestesia. In sintesi significa che se prima l' 80% si autocertificava ed il 20% si autorizzava, con questo articolo TUTTI gli esperimenti si dovranno necessariamente autorizzare e non più semplicemente certificare.

Articolo 15 - OSSERVATORIO NAZIONALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI DA LABORATORIO

2) L'art. 15 istituisce un nuovo organismo: OSSERVATORIO NAZIONALE PER LA TUTELA dove ci saranno dentro anche persone assolutamente contrarie alla sperimentazione animale.

Questo OSSERVATORIO NAZIONALE in cui ci devono essere dentro animalisti specializzati è la grande novità: il problema spesso non è la legge ma la sua applicazione. In questo modo potremo controllare direttamente il tutto. Molte sperimentazioni sugli animali possono venire bloccate solo se c'è la possibilità di sapere precisamente come avviene l'esperimento vista la totale segretezza in cui è avvolto il "lavoro" dei ricercatori.

Articolo 16 - BANCA DATI TELEMATICA

Contiene sostanzialmente dati statistici e le anagrafiche degli stabilimenti, oltre che un database di metodi alternativi. Ma la questione davvero positiva è che tutte le richieste di autorizzazione dovranno essere inviate per via telematica, e saranno archiviate in un database, il che è un grosso passo avanti, rispetto agli armadi inaccessibili con la sola documentazione cartacea oggi esistente.

Articolo 17 - CONTROLLI

Comma 3

"I soggetti di cui al comma 1 lettera b) e c) eseguono i controlli di cui al comma 2 negli stabilimenti utilizzatori, di allevamento, di fornitura e di accoglienza presenti sul loro territorio di competenza almeno una volta all'anno e senza preavviso e comunicano immediatamente al Ministero della Salute l'esito della loro indagine".

Qui c'e' un obbligo specifico di eseguire controlli a sorpresa annualmente, cosa che prima non esisteva.